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Risoluzione n. 101250 del 27 maggio 2014 - Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica –


Le SCIA che riguardano le richieste di nuove aperture di edicole, rimangono regolamentate e subordinate ai piani di vendita comunali, come previsto dalla 170.

Si pubblica il testo della risoluzione:

Oggetto: Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica –

Liberalizzazioni Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale la S.V. evidenzia alcune importanti problematiche legate all’avvio di una attività di rivendita di quotidiani e periodici. Fa presente, infatti, che dopo avere acquistato, investendo un certo capitale, un’attività per la vendita di cartoleria ed edicola e non avendo potuto, per vari motivi, rimanere nei locali preesistenti, si è reso necessario lo spostamento dell’attività in discorso presso altra via del medesimo comune. In conseguenza di ciò, il SUAP comunale ha bloccato la procedura inerente alla SCIA per la vendita di quotidiani e periodici in quanto in contrasto con la circolare regionale(…), nella quale viene indicato l’obbligo per i comuni di dotarsi di piani di localizzazione con il conseguente rispetto della distanza minima e dell’autorizzazione comunale per esercitare tale attività. Oltre a fare presente che a nulla sono servite le rimostranze al SUAP, al comune e agli organi preposti, anche con riferimento al danno economico subìto, sottolinea l’esistenza della direttiva europea n. 123/CE del 2006, nonché di numerose leggi nazionali, quali il decreto legislativo n. 59 del 2010, il decreto legge n. 138 del 2011 e il decreto legge n. 1 del 2012 che enunciano il principio della massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata salvo limitazioni richieste da motivi imperativi di interesse generale. Stante quanto esplicitato la scrivente Direzione, nell’ambito delle proprie competenze, fa presente quanto segue. Il settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108” che ha sostituito in parte le norme contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”. Ai sensi della predetta normativa, nello specifico l’articolo 2, comma 2, l’apertura di una rivendita esclusiva e non esclusiva “è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni,anche a carattere stagionale (…). Per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione ….”. Ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 2 “il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi”. Con l’articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono state emanate alcune norme di liberalizzazione al fine di garantire la concorrenza nel settore della distribuzione commerciale. Nello specifico l’articolo 3 prevede espressamente che le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte liberamente senza l’obbligo, fra gli altri, di rispettare distanze minime obbligatorie tra esercizi della stessa tipologia (cfr. art. 3, comma 1, lett. b)). Al riguardo, la scrivente Direzione aveva avuto già modo di sottolineare che l’attività di distribuzione e vendita di giornali e rivista fosse da annoverare tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal decreto legislativo n. 114 del 1998 e che, pertanto, le citate norme di liberalizzazione avrebbero comportato conseguenze anche sul settore della distribuzione di quotidiani e periodici. Infatti, nonostante il decreto legge n. 223 richiami espressamente all’articolo 3, comma 1, il decreto legislativo n. 114 del 1998 e il settore della somministrazione di alimenti e bevande (disciplinato dalla legge 25 agosto 1991, n. 287), è evidente che, nel dare attuazione ai principi comunitari in materia di libera concorrenza, detto decreto n. 223 sia principalmente diretto a rimuovere i limiti all’accesso al mercato, anche allo scopo di ampliare la tipologia di esercizi in concorrenza ed aumentare la competitività dei vari settori dell’economia, inserendosi in un quadro di complessiva modernizzazione del commercio. Del resto, come univocamente sostenuto in via giurisprudenziale, il settore della distribuzione di quotidiani e periodici non si sottrae all’ambito di applicazione della disciplina del commercio per espressa previsione del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, il quale non esclude tra le attività commerciali soggette alla sua disciplina, le attività di rivendita di quotidiani e riviste, salvo che nel caso degli orari applicabili. Si ritiene utile, altresì, richiamare le molteplici disposizioni di liberalizzazione introdotte con gli ultimi interventi normativi. Si fa riferimento, ad esempio, all’articolo 3, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, relativo all’abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche; all’articolo 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede l’abrogazione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche che non siano adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità o contenuto economico che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto a quelli già esistenti sul mercato, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici; all’articolo 31, secondo comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, il quale precisa, inoltre, che secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Appare evidente, pertanto, che a seguito delle disposizioni sopra citate, possa sostenersi, anche per il settore della distribuzione dei quotidiani e periodici, la non applicabilità di limiti e restrizioni, quali il rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Non risulta, quindi, condivisibile il presupposto in base al quale il Comune, che legge per conoscenza, nel caso di specie, ha inibito il trasferimento, ossia il mancato rispetto delle indicazioni del piano di localizzazione. Ciò significa che, anche alla luce di meccanismi di programmazione eventualmente adottati e finalizzati alla tutela di alcune zone del territorio, in alcun caso un divieto potrebbe essere giustificato dal richiamo ad un piano fondato sul numero degli esercizi e sul rispetto delle distanze minime tra gli stessi. In tal senso risponde al vero che la circolare regionale richiamata nel quesito (che peraltro in premessa richiama le numerose norme di liberalizzazione emanate nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012) sostiene l’applicabilità del decreto legislativo n. 170 del 2001 e la conseguente predisposizione dei piani di localizzazione, ma ciò, ad avviso della scrivente, non può comportare una programmazione non più rispondente ai principi e criteri introdotti con le discipline richiamate in premessa alla medesima circolare e con quelli dell’ordinamento comunitario. Resta ferma, come già sostenuto dalla scrivente, l’ammissibilità di un meccanismo di programmazione delle aperture dei punti di vendita dei quotidiani e periodici, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica, correlato alle esigenze di sostenibilità ambientale e viabilità, nonché, ovviamente, di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. La presente nota è inviata per conoscenza al competente Dipartimento per l’informazione e l’editoria, il quale è pregato di far conoscere il proprio avviso al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE


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