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Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione: ecco il testo unificato


fonte testi ed immagini camera.it

A distanza di quasi 4 mesi, il progetto di legge prevede, per le norme che riguardano gli edicolanti, con riferimenti al sistema distributivo, alla parità di trattamento ed al percorso di informatizzazione della rete di vendita.

Il testo unificato dell'A.C. 3317 e dell'A.C. 3345 istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria, nonché quella relativa ai prepensionamenti dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

1) Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

L'art. 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (che sostituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui la legge di stabilità 2016 ha previsto l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico).

Al Fondo affluiscono:

a) le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale;

c) quota parte – fino a 100 milioni di euro annui – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI;

d) le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

e) le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo0,1% del reddito complessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ilMinistero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM, sentite le Commissioni parlamentari.

Alcuni criteri per la ripartizione sono peraltro già indicati.

2) Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici e sostegno agli investimenti per l'innovazione dell'offerta informativa

L'art. 2, co. 1-2 (ad eccezione della lett. l)), delega il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e a incentivare gli investimenti per l'innovazione dell'offerta informativa.

In particolare, si prevede la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi, stabilendo quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale e la costituzione come:

  • cooperative giornalistiche;

  • enti senza fini di lucro;

  • limitatamente a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative,fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

Inoltre, si prevede il mantenimento del finanziamento, con la possibilità di definirecriteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

  • imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;

  • imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

  • associazioni dei consumatori;

  • imprese editrici di quotidiani e di periodiciitaliani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Sono, invece, esclusi esplicitamente dal finanziamento: organi di informazione dipartiti o movimenti politici e sindacali; periodici specialistici; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati dasocietà quotate in borsa.

Ulteriori requisiti riguardano la riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata, il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro, l'edizione della testata in formato digitale (eventualmente anche in parallelo con l'edizione informato cartaceo), l'obbligo di dare evidenza, nell'edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti.

I criteri direttivi per il calcolo dei contributi riguardano: la previsione di un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, il superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale, la graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute e, per le testate on line, in funzione dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utentiunici raggiunti, la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale, la previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni e per azioni di formazione.

Altri criteri direttivi riguardano la definizione di regole di liquidazione dei contributi quanto più possibili omogenee e la semplificazione del procedimento, per accorciare i tempi di liquidazione, nonché l'introduzione di incentivi agliinvestimenti in innovazione digitale e di finanziamenti per progetti innovativipresentati da imprese editoriali di nuova costituzione.

Nell'ambito della delega, si prevede, inoltre, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start upinnovative.

I decreti legislativi devono essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'art. 3, co. 1-3, reca disposizioni applicabili a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016 e che riguardano, fra l'altro, il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa, l'erogazione del contributo in due rate, i tempi e le modalità dipresentazione delle domande, l'introduzione della definizione di testata.

3) Innovazione del sistema distributivo e altre disposizioni per la vendita dei giornali

L'art. 2, co. 1 e 2, lett. l), delega il Governo a innovare il sistema distributivo. I criteri direttivi attengono a: accompagnamento del processo di progressiva liberalizzazione, assicurando agli operatori parità di condizioni, in particolare con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate in tutti i punti vendita; la promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita, e la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento di beni e di fornire intermediazione di servizi; la promozione di sinergie strategiche tra punti vendita; il completamento dell'informatizzazione delle strutture.

Anche questi decreti legislativi devono essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'art. 4 limita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la previsione relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate da parte dei punti vendita esclusivi (artt. 2 e 4 d.lgs. 170/2001), alle "pubblicazioni regolari", in occasione della loroprima immissione nel mercato e definisce che cosa si intende per "pubblicazioni regolari".

4) Ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e della disciplina in materia di prepensionamenti dei giornalisti

L'art. 2, co. 4-5, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati:

  • alla razionalizzazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, relativamente alle competenze in materia di formazione, al procedimento disciplinare, alla riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 36, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, all'adeguamento del sistema elettorale;

  • alla ridefinizione – nella direzione di un progressivo allineamento con la disciplina generale – dei requisiti di anzianità per il ricorso agli ammortizzatori sociali e aiprepensionamenti per i giornalisti; la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso agli stessi prepensionamenti.

Anche questi decreti legislativi devono essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

A breve quindi, si aprirà il percorso di approvazione alla Camera.


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