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INPS: proroga per indennizzo per cessazione di attività


Il Decreto Legislativo 28 MARZO 1996, N. 207 ha istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinate ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o che esercitano attività commerciali su aree pubbliche, misura estesa, poi, con la legge n. 449/1997 (art. 59, comma 58) agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L’articolo 19-ter della Legge n. 2 del 28/01/2009 (legge di conversione del D.L. n. 185/2008) ha ripristinato l’indennizzo chiusosi nel 2007, con le medesime modalità previste dal decreto legislativo n. 207 del 28/03/1996.

La Finanziaria 2014 ha prorogato, con riferimento a determinati operatori (commercianti al minuto e agenti di commercio) e al sussistere di specifici requisiti, i termini della c.d. “rottamazione delle licenze” commerciali. L’agevolazione correlata alla citata “rottamazione” consiste nell’erogazione, da parte dell’INPS, di un indennizzo pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS commercianti. A tal fine la cessazione dell’attività deve intervenire entro il 2016 e la presentazione della domanda di fruizione del beneficio va effettuata, utilizzando l’apposito modello, entro il 31.1.2017.

REQUISITI:

- essere titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinate ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- essere titolari o coadiutori che esercitano attività commerciali su aree pubbliche;

- essere titolari o coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- essere titolari o coadiutori di attività di agente o di rappresentante di commercio; - essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

- avere più di 62 anni di età, se uomini, oppure di 57 anni di età, se donne.ù

CONDIZIONI:

- cessazione definitiva dell’attività commerciale;

- riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto;

- cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente;

- cancellazione del soggetto al Ruolo agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

INCOMPATIBILITA':

L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. L’erogazione dell’indennizzo, infatti, cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto, quindi, a comunicare all’INPS l’eventuale ripresa dell’attività lavorativa entro trenta giorni dall’evento. La norma non prevede l'incompatibilità dell'indennizzo con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interessati: pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico non preclude di per sé la possibilità di beneficiare dell'indennizzo, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste.

AGEVOLAZIONE:

L’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell’INPS. Il periodo di godimento dell’indennizzo, da computare nell’ambito della Gestione, è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione. L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata dall’INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. L’indennizzo spetta agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha, infatti, chiarito (con Nota n. 5071/P/189/13 del 20 marzo 2009) che l’indennizzo deve essere prorogato rispetto al compimento dell’età pensionabile fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia.

PROCEDURA INDENNIZZO:

La domanda per ottenere la concessione dell’indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell’INPS su modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni. Le domande per usufruire dell’incentivo possono essere presentate entro il 31 gennaio 2017.

L’istruttoria e la definizione delle domande viene effettuata dalla sede periferica dell’INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilità delle domande e calcola l’importo della prestazione.

MODULISTICA:

La modulistica è disponibile su richiesta per gli associati U.SI.A.GI., contattando la segreteria o rivolgendosi alle competenti strutture territoriali.


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